Reddito/Pensione di Cittadinanza RDC/PDC
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Reddito/Pensione di Cittadinanza – Proseguendo nell’acquisto si accettano i costi di gestione della pratica evidenziati
Descrizione
Cos’è RDC/PDC?
Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).
A chi è rivolto?
Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Requisiti minimi per presentare la domanda?
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
- ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
- patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
- patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.
Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).
Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
- navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Informazioni aggiuntive
Scelta Sede Gestione Pratica | Napoli, Somma Vesuviana |
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